"Un diritto non conosciuto è un diritto negato!"...il blog di Paolo Zani sulla previdenza.



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L'INPS, dando prova di uno zelo non richiesto, con propria circolare n^ 35 del 14 marzo 2012 - punto 7.2 - ha dato un'interpretazione "autentica" dell'art. 1 comma 9 della legge n^ 243/2004.
L'articolo in questione è quello che ha introdotto la possibilità per le donne di accedere al pensionamneto al compimento dei 57 anni di età se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente o a 58 anni se con contribuzione "mista" (art. Comm: CD CM) con almeno 35 anni di contribuzione.
Si veda Previdenza Flash n^ 37.
Il testo letterale recita:
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
L'INPS per la prima volta intende per "diritto all'accesso" non tanto o, meglio, non solo i requisiti di età e di contribuzione ma anche la decorrenza effettiva della pensione.
Ergo, poichè, secondo questa interpretazione, si deve tenere conto anche della "finestra" rispettivamente di 12 o 18 mesi, da conteggiare dal momento di raggiungimento di tutti i requisiti, a seconda se si tratti di lavoratrice dipendente "pura" oppure "mista" si deve porre massima attenzione a quando si maturano i requisiti di età e di contribuzione.
Per quanto riguarda l'età di deve tenere conto della, cosiddetta, "aspettativa di vita" per cui l'età necessaria sarà pari a 57 anni e tre mesi o 58 anni e tre mesi.
Ho pensato di fare alcuni esempi che, qui di seguito, riporto.
Avrà diritto ad avvalersi dell'"opzione donna" contribuitvo:
A condizione che sia nata entro il 31 agosto 1957 ed abbia 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 30 novembre 2014.
Perchè? L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e di contribuizone è il 30 novembre 2014 poichè per effetto della "finestra" di dodici mesi la decorrenza sarà 1° dicembre 2015.
Nel settore privato (INPS), la decorrenza della pensione è determinata nel primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuizone) + finestra.
A condizione che sia nata entro il 29 febbraio 1956 ed abbia 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 31 maggio 2014..
Perchè? L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 58 anni e tre mesi) e di contribuizone è il 31 maggio 2014 poichè per effetto della "finestra" di diciotto mesi la decorrenza sarà 1° dicembre 2015.
Nel settore privato (INPS), la decorrenza della pensione è determinata nel primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuizone) + finestra.
Perchè? L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età è ( 57 anni e tre mesi) e di contribuizone è il 30 dicembre 2014 poichè per effetto della "finestra" di dodici mesi la decorrenza sarà 31 dicembre 2015.
Nel settore pubblico (INPDAP) , a differenza del privato (INPS), la decorrenza della pensione è determinata nel primo giorno successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuizone)
A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1957 ed abbia 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 31 dicembre 2014.
Perchè? L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età è ( 57 anni e tre mesi) e di contribuizone è il 30 dicembre 2014 poichè per effetto della "finestra" di dodici mesi la decorrenza sarà 31 dicembre 2015.
Nel settore Scuola (INPDAP) , a differenza del privato (INPS), la decorrenza della pensione è determinata al 1° settembre successivo a quello dell'anno di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuizone)
L'INPS, rispondendo ad un quesito posto dal Sindacato dei medici Anaao - Assomed che chiedeva chiarimenti riguardo all'applicazione della norma contenuta nell'art. 24 comma 11 della legge n^ 214/2011, ha ribadito che la possibilità di accesso al pensionamento al compimento del 63° anno di età riservata ai lavoratori dipendenti che abbiano:
va intesa in senso assoluto, vale a dire che eventuali periodi di laurea riscattati e che si collochino in data anteriore al 1° gennaio 1996, fanno decadere dalla possibilità di avvalersi di questa facoltà.
Ergo:
prima di procedere al riscatto di laurea per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, valutare bene se ne valga la pena!!
E' stato pubblicato il n^ 41 di Previdenza Flash
Trattamenti di disoccupazione, mobilità, integrazione salariale: i nuovi importi per l'anno 2012
Tutti i numeri di Previdenza Flash li trovate nel menù principale
Una volta tanto una buona notizia!
L'INPS con propria circolare n^ 10 del 02/02/2012 al punto 14.2, in applicazione del D.L. 13 maggio 2011 n° 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n° 106, ha abolito l'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti e pensionati per i familiari a carico.
Pertanto, l'INPS per il 2012 attribuirà ai pensionati le stesse detrazioni per familiari a carico applicate nel 2011.
E' evidente che in caso di variazione, è fatto obbligo al pensionato di presentare nuova dichiarazione.
Approvato il decreto "Milleproroghe"
Sul Suppl. ord. n.36 della G.U. n. 48 del 27/2/2012 è stata pubblicata la L.14 del 24/2/2012, di conversione del D.L. 216 del 29/12/2011, riguardante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative il , cosiddetto, Decreto Milleproroghe. La norma è entrata in vigore il 27 febbraio 2012.
Vediamo di analizzare sinteticamente gli aspetti più importanti sul piano pensionistico.
Tutte le novità al riguardo sono contenute nell' art.6.
Proroga del decreto attuativo delle deroghe previste dall'art. 24 commi 14 e 15 della legge n^ 214/2011 (art. 6 comma 2 ter)
Viene prorogato al 30 giugno 2012 il termine, precedentemente fissato entro i 3 mesi dall'entrata in vigore del "decreto Monti", per l'emanazione il decreto ministeriale che dovrà fissare i criteri per l'individuazione dei lavoratori "derogati" dalle nuove regole per l'accesso al pensionamento.
Allunghiamo ancora l'agonia di questi lavoratori!!!
Individuazione di nuove categorie di lavoratori "derogati"
Vengono aggiunte nuove categorie di lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, a seguito di:
La deroga vale a condizione che :
Lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà (art.6, c.2-quater)
La disposizione riguarda una delle deroghe già previste dalla L.214/11, rappresentata dai lavoratori per i quali sia stato stabilito, da parte di accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Viene elevato, a 60 anni, il limite di età per rimanere a carico del fondo medesimo - anche, cioè, nell'ipotesi in cui maturi i requisiti per il trattamento pensionistico in un momento antecedente.
Deroga pensionistica in favore dei genitori che assistono figli con disabilità (art.6, c.2-septies)
Viene prevista un'apposita deroga per i genitori lavoratori che alla data del 31/10/2011 risultavano essere in congedo straordinario ( quello dei "due anni") per assistere figli con disabilità grave, e che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, vale a dire, la pensione di anzianità con i 40 anni di contributi.
Attenzione!!
La deroga vale solo ed esclusivamente per i genitori e non genericamente per chi usufruisca del congedo straordinario per l'assistenza a familiari portatori di handicap grave.
Decurtazioni previste per le pensioni anticipate prima dei 62 anni (art.6, c.2-quater) Esclusioni "lavoratori precoci"
Impropriamente si è parlato di "lavoratori precoci (1 anno di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età).
La nuova norma prevede che vengano esclusi dall'applicazione delle riduzioni percentuali le pensioni liquidate in favore di lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2017 il requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione "anticipata".
Questa deroga vale esclusivamente quando l’anzianità contributiva richiesta per raggiungere il requisito contributivo derivi da prestazione effettiva di lavoro o da periodi di sospensione dell’attività stessa per astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio o malattia, o per periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Sono quindi esclusi i contributi accreditati:
E' stato pubblicato il n^ 40 di Previdenza Flash
Rinnovo pensioni INPS anno 2012 - tutte le tabelle
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Vi segnalo un interessante articolo della "mitica" MIlena Gabanelli pubblicato oggi sul Corriere della Sera sul problema sorto dopo la legge n^122 del 2010 che impone l'obbligo della ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n^ 29/19798 a tutti i lavoratori che hanno vari periodi contribuitvi accreditati in diversi Enti previdenziali.
Fino alla data di entrata in vigore della legge n^122/2010 era previsto, a domanda, il trasferimento gratuito presso l'INPS della contribuzione versata all'INPDAP, questo ai sensi e per gli effetti della legge n^ 322/1958. Oggi questo non è più possibile con il bel risultato che alcuni lavoratori pur avendo lavorato più di 40 anni si vedono costretti a sborsare ingenti somme per ricongiungere la contribuzione per poter maturare il diritto a pensione.
L'autorevole intervento di Milena Gabanelli potrebbe smuovere la questione.
Speriamo bene.
Troverete l'articolo al seguente link
Quel pasticcio delle contribuzioni INPS, INPDAP articolo "CorSera" di Milena Gabanelli
Vedrete anche un'intervista all'on. Giuliano Cazzola del PDL "esperto" in materia previdenziale all'epoca facente parte della maggioranza.
Certo che se gli esperti fanno simili cavolate possiamo stare tranquilli: il bello è che l'ineffabile Cazzola riconosce che è stata una cavolata ed allora?? ma Cazzola ... va a ciapà i rat!!!
Evangelicamente, una preghiera..."Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno"... e, sul conto, li paghiamo pure!!!
E' stato pubblicato il n^ 39 di Previdenza Flash
La 14a mensilità per i pensionati a basso reddito. Anno 2012
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E' stato pubblicato il n^ 38 di Previdenza Flash
Aumento pensioni invalidità civile e accompagnamento anno 2012
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E' stato pubblicato il n^ 37 di Previdenza Flash
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Donne: possibilità di accesso al pensionamento di anzianità a 57/58 anni di età con 35 anni di contribuzione
La legge n^ 201/2011 "Riforma Monti -Decreto Salva Italia" ha portato, tra le altre cose, ad un consistente aumento dell'età pensionabile soprattutto per le lavoratrici che, in alcuni casi, si
sono viste innalzare l'età pensionabile di parecchi anni.
E' quindi tornata prepotentemente in auge la possibilità per le donne di accedere al pensionamento anticipato a 57/58 anni con almeno 35 anni di contribuzione.
La norma, contenuta nell'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, dà la possibilità, fino al 2015, alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.
E qui sta il problema!
Molte lavoratrici si chiedono e mi chiedono quanto sia penalizzante questa scelta tenuto conto che la pensione determinata con il sistema contributivo resterà tale ..."vita natural durante!".
Il sistema di calcolo contributivo è, generalmente, più sfavorevole rispetto a quello retributivo ma anticipando di molti anni il pensionamento potrebbe anche rivelarsi interessante.
E' possibile conoscere in anticipo l'importo della pensione rispettivamente calcolata con il sistema retributivo e con il sistema contributivo?
Sì!
Per dare la possibilità alle lavoratrici di fare una scelta a ragion veduta esiste una norma di legge, poco conosciuta ed altrettanto poco praticata, che obbliga l'Ente previdenziale a fornire, dietro apposita richiesta, i due calcoli.
La norma è contenuta nella legge n^ 388/2000 che all'art. 69 comma 6 recita testualmente:
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,( nota = opzione calcolo contributivo) l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
E questo, per noi, è proprio... " l'uovo di Colombo!"
La cosa migliore da fare, per valutare la convenienza o meno dell'operazione, è quella di chiedere all'INPS di effettuare i due calcoli di pensione uno con il sistema retributivo e l'altro con quello contributivo: solo così si potrà valutare esattamente la cosa più conveniente.
E' appena il caso di ricordare che dal 1 gennaio 2012 l'INPDAP e l'ENPALS sono state soppresse e confluite nell'INPS. (art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)
E' stato pubblicato il n^ 36 di Previdenza Flash
Aumento delle pensioni anno 2012
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E' stato pubblicato il n^ 35 di Previdenza Flash
Manovra "Monti" : Le novità in campo previdenziale
aggiornato alla data del 28 dicembre 2011
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Ho pubblicato nel "menù Principale" alla voce "Lucidi Informativi"
Manovra "Monti": tutte le novità in campo previdenziale
Si tratta di una serie di lucidi realizzati dall'amico Salvatore Martorelli in occasione di una giornata di studio sull'argomento.
Ricordo sempre che i lucidi sono una sintesi che va necessariamente approfondita: non prendeteli per oro colato anche se la fonte è di assoluta serietà!
E' stato pubblicato il n^ 31bis di Previdenza Flash: trattasi di un aggiornamneto del n^ 31 alla luce del Decreto Monti n^ 201 del 6 dicembre 2011
Libretti bancari o postali al portatore: occhio alla piuma!!
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Libretti bancari o postali al portatore: Occhio alla piuma!!!!!!
Darsi una mossa entro il 31 dicembre 2011
Il decreto n^ 201 del 6 dicembre 2011, il famigerato "Decreto Monti o Salva Italia" tra le tante novità ne ha introdotta una riguardo ai libretti al portatore sia bancari che postali che, come tutti sanno, sono il mezzo più utilizzato dai magnati della finanza , dai grandi banchieri, dai grandi capitalisti e dai riciclatori di "denaro sporco" per depositare i loro rispsrmi!
L'art. 21 ha modificato il decreto legge 13 agosto 2011 n^ 138 che aveva, a sua volta, modificato il Decreto legislativo n^ 231/2007 apportando importanti novità alle norme che regolano la materia dei libretti bancari e postali al portatore.
Quella dei "libretti al portatore" è una vecchia abitudine dei risparmiatori italiani che vedevano, e vedono ancora, in questo sistema un mezzo semplice ed efficace per depositare i propri risparmi e per poterli prelevare senza troppi fastidi ed adempimenti.
La nuova norma fissa in 1.000,00 (mille) euro il limite massimo per un deposito su libretto al portatore.
In conseguenza di tale obbligo, i libretti bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro , esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n^ 201 (6 dicembre 2011) devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 31 dicembre 2011.
Ovviamente, si fa per dire, sono previste sanzioni pecuniarie pesantissime ( dal 10 al 20% del saldo) nel caso di mancato rispetto di questa norma: basti dire che la sanzione pecuniaria minima prevista è fissata in 3.000,00 euro a prescindere dal saldo (anche di poco superiore ai 1.000,00 euro) e che in caso di depositi bancari o postali al portatore superiori a 50.000,00 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.
A questo punto mi sento di dare due "consigli per gli acquisti":
Avrete notato un clamoroso silenzio su questa partita da parte delle televisioni e radio sia nazionali che locali, così come dei giornali: non mi risulta che nessun talk show, così prodighi di particolari sulle escort e "puttanate" varie, abbia affrontato questo tema.
Chissà perchè?
Meditate, gente, meditate!!!!!
Riprendendo il tema del titolo questa manovra si può tranquillamente definire come:
Lacrimosa ....dies illa!!!!!
E la neo-ministra Fornero lo ha confermato.
Ma sono lacrime di coccodrillo ed è inutile "piangere sul latte versato"
Se qualcuno piangerà, questi saranno i pensionati che si vedranno bloccare l'aumento delle pensioni per effetto del blocco della perequazione automatica ed i lavoratori che si vedono spostare di 5/6 anni la data del pensionamento.
Per dirla alla Totò..."ma Ministra...mi faccia il piacere!!!"
Al di là delle polemiche mi pare opportuno, per ora e riservandomi di tornare sull'argomento, pubblicare il testo del Decreto che potrete trovare al link qui sotto riportato.
http://www.dplmodena.it/06-12-11DecretoMontiLavoro.html
Buona lettura
E' stato pubblicato il n^ 34 di Previdenza Flash.
Le esenzioni dal pagamento dei ticket farmaceutici in Regione Lombardia
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